(Allegato A) Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
A.I.M. – GIOSEF
Art. 1 Denominazione e sede
AIM – GIOSEF (Agenzia Intercultura e Mobilità – GIOSEF, da qui in poi denominata "AIM" nel presente testo) è un'Associazione culturale di promozione sociale ai sensi della L.383/2000 e nel rispetto del codice civile, apartitica, aconfessionale, autonoma, pluralista e progressista.
L'Associazione ha sede legale in Roma, Via dei Piceni 1. Possono Costituirsi sedi locali.
L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 Principi
AIM si riconosce nei valori democratici sanciti dalla Costituzione repubblicana, e agisce secondo i suoi dettami.
AIM si riconosce nei principi del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato dal Parlamento Italiano.
AIM si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU.
AIM è impegnata perchè nella propria attività associativa siano affermati e rispettati i valori ed i principi di democrazia, equità, tolleranza, solidarietà, pace e interculturalità.
AIM riconosce nella libertà di partecipazione il valore fondante dell'associazionismo.
L'Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
Art. 3 Finalità
La finalità principale dell'Associazione è lo sviluppo della partecipazione attiva delle giovani e dei giovani alla vita civile, sociale culturale e politica in una dimensione locale, nazionale, europea ed internazionale.
Pertanto l'Associazione persegue prioritariamente i seguenti scopi:
A) l'impegno per la realizzazione di un'Europa interculturale, solidale e dell'accoglienza, in un'ottica di accettazione delle diversità;
B) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
C) sviluppare consapevolezza, coscienza critica, e competenza nelle giovani generazioni;
D) la promozione delle politiche giovanili in ogni forma e dimensione;
E) la formazione culturale e politica dei giovani a livello europeo ed internazionale;
F) lo promozione della mobilità giovanile in ambito culturale, formativo, e lavorativo;
G) il sostegno a giovani artisti, nell'ambito delle arti figurative, del teatro, della musica e dello spettacolo;
H) favorire la libera circolazione delle idee e la diffusione del software libero nel mondo informatico;
I) promuovere e sviluppare percorsi di educazione non formale.
Pertanto attività ed iniziative di rilievo sono:
a) la realizzazione di progetti interculturali, quali ad esempio scambi internazionali, gemellaggi, volontariato internazionale;
b) la partecipazione ad organi di rappresentanza giovanile locali, nazionali ed internazionali quali forum dei giovani o consulte giovanili;
c) la pratica delle forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalle legislazioni regionali, dalla legislazione nazionale e da quella europea;
d) la creazione e la gestione di centri di aggregazione giovanile e di strutture finalizzate all'accoglienza delle giovani e dei giovani;
e) progetti di solidarietá internazionale;
f) lo sviluppo e l'ampliamento di strumenti e percorsi utili alla veicolazione delle informazioni, quali la creazione e la gestione di sportelli informativi o lo sviluppo di bollettini informativi;
g) corsi di formazione, valutazione di attività interculturali, seminari, convegni, laboratori, ricerche e pubblicazioni anche a carattere professionale;
h) iniziative di carattere artistico, sociale e culturale, quali eventi, mostre, concerti, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche ecc.;
i) la promozione di buone prassi di comunicazione attraverso i diversi strumenti disponibili, primo tra tutti la rete Internet;
l) la collaborazione con altri soggetti anche giuridici che operano perseguendo finalità simili o affini con quelle di AIM;
m) ogni altra attività che possa risultare utile al perseguimento dello scopo sociale.
Art. 4 Soci
Sono ammessi a far parte di AIM cittadini ed associazioni che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
La quota di autofinanziamento varierà nel caso si tratti di un singolo cittadino o di un'Associazione.
Sono condizioni per l'adesione: l'acquisizione del certificato di adesione e l'adozione della tessera di AIM quale propria tessera sociale.
Il numero dei soci è illimitato.
L'ammontare della quota annuale di adesione è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. I giovani e le giovani aderenti, organizzati in i gruppi informali ed associazioni sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di AIM. La loro adesione é subordinata all'esistenza nel proprio Statuto di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di AIM, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.
Art. 5 Diritti dei Soci
Le associate e gli associati hanno diritto a:
concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'Associazione;
eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.
Art. 6 Doveri dei soci
Le associate e gli associati sono tenuti a:
osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
Art. 7 Recesso o esclusione del socio
Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci e associazioni aderenti avviene:
in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'Associazione;
per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa;
per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 8 Livelli Associativi
AIM organizza i propri associati su due livelli: territoriale e regionale.
AIM organizza le proprie attività, oltre ai livelli su indicati, anche a livello internazionale.
Art. 9 Livello territoriale
Questo livello è rappresentato dal Comitato Territoriale che è la sede responsabile delle scelte per la promozione e lo sviluppo delle attività e delle politiche dell’Associazione, attraverso il più ampio coinvolgimento degli associati, sia individuali che collettivi. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte della sede centrale AIM. Rappresenta l’Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio di riferimento. Il livello territoriale coincide in linea di massima con il territorio geografico delle province.
Art.10 Livello regionale
Il Comitato Centrale, con sede a Roma, è responsabile del confronto e della concertazione delle esigenze dei livelli territoriali. Ha il compito di favorire l’applicazione delle scelte strategiche dell’Associazione sul territorio garantendo la coerenza tra principi, finalità e metodi. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte nazionali di GIOSEF. Può intervenire in termini di sussidiarietà e/o di commissariamento, sussistendone i presupposti stabiliti dal regolamento, qualora i livelli territoriali non siano nelle condizioni di assolvere i compiti loro attribuiti. Rappresenta l’Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio regionale.
Art.12 Oneri comitati locali
I Comitati Territoriali, pur configurandosi come livelli di coordinamento dell'Associazione, devono essere dotati di atto costitutivo (o altro atto sostitutivo) e di Statuto autonomi, salvo delibera del Comitato Direttivo centrale su richiesta dei comitati stessi. Tali statuti devono recepire le previsioni statutarie espresse dallo Statuto di AIM, e devono essere inviati al Comitato Direttivo centrale, il quale esprime parere di legittimità e congruità statutarie.
Art. 13 Gli organi sociali
Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente;
- Consiglio dei Garanti.
Art. 14 L'Assemblea
L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
· Avviso scritto da inviare con lettera semplice o per via informatica agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
· Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo.
Deve inoltre essere convocata: quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando la richiede almeno un decimo dei soci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea ordinaria:
a) elegge il Presidente;
b) elegge il Comitato Direttivo;
c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
g) approva il programma annuale dell'Associazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L'Assemblea straordinaria:
a)approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza dei 2\3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b)scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza dei 3\4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti tutti i soci iscritti, purchè in regola con il pagamento della quota.
Art. 15 Il Comitato Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a cinque membri.
La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato Direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione
3. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato Direttivo stesso).
Art. 16 Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea.
Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
Il presidente dura in carica tre anni, con la possibilità di un secondo mandato.
Art. 17 Il consiglio dei garanti
Il consiglio dei garanti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria e scelta tra soggetti di provata esperienza e capacità.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente.
Il Consiglio è convocato dal Presidente e svolge le seguenti funzioni:
esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
propone le sanzioni disciplinari al Comitato Direttivo;
dirime le controversie fra associato e Associazione e, quando richiesto tra associato e associato;
decide sui ricorsi contro presunte violazioni delle norme statutarie;
assiste alle riunioni del Comitato Direttivo e, su richiesta del Comitato stesso, delibera sull'esatta interpretazione dello Statuto.
Le decisioni del Consiglio sono inappellabili.
Il Consiglio dura in carica tre anni.
Art. 18 Risorse Economiche
AIM trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
L' Associazione inoltre è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
Art. 19 Il Bilancio
I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art. 20 Modificazioni Statuto
Questo Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.
Art. 21 Scioglimento Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
Art. 22 Disposizioni Finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.